Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonchP dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  il  Governo  provvede
alla revisione dell'attuale  assetto  ordinamentale  e  organizzativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla  legge
11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando   le   disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a)  razionalizzazione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento
sulla base dei principi (( di tutela e  valorizzazione  professionale
dei lavoratori, )) di efficienza, corretta gestione, economicita', ((
imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, )) anche al fine  di
favorire l'intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle
fondazioni, tenendo in ogni  caso  conto  dell'importanza  storica  e
culturale   del    teatro    di    riferimento    della    fondazione
lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla
sua collocazione nella tradizione operistica italiana; 
  ((  a-bis)  miglioramento  e  responsabilizzazione  della  gestione
attraverso  l'individuazione  di  indirizzi  imprenditoriali   e   di
criteri, da recepire  negli  statuti  delle  fondazioni,  volti  alla
designazione  di  figure  manageriali  di  comprovata   e   specifica
esperienza alle quali compete di indicare il  direttore  artistico  e
che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un  collegio
dei  revisori  presieduto  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di  cui
almeno uno magistrato della Corte dei conti; )) 
    b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni  attribuite   alla   autonomia   statutaria   di   ciascuna
fondazione,  con  particolare  riferimento  alla  composizione  degli
organi, alla gestione e al  controllo  dell'attivita',  nonche'  alla
partecipazione (( di soggetti pubblici e privati )) finanziatori  nel
rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione;
lo statuto di ciascuna fondazione e le  relative  modificazioni  sono
approvati dal Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    c) previsione  ((  del  controllo  e  della  vigilanza  ))  sulla
gestione economico-finanziaria della fondazione, ((  in  ordine  alla
quale e' attribuita totale responsabilita'  al  sovrintendente  e  al
consiglio  di  amministrazione  circa  il  rispetto  dei  vincoli   e
dell'equilibrio di bilancio; 
  c-bis) previsione di specifici strumenti di  raccordo  dell'operato
delle fondazioni  al  fine  di  realizzare  la  piu'  ampia  sinergia
operativa possibile; )) 
    d) incentivazione del miglioramento dei risultati della  gestione
attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di  ripartizione  del
contributo statale, (( salvaguardando in ogni  caso  la  specificita'
della fondazione nella storia della  cultura  operistica  italiana  e
tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico  della
finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
  d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione  di
criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni; 
  d-ter)  destinazione  di  una  quota  crescente  del  finanziamento
statale in base alla qualita' della produzione; )) 
    e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; 
  (( e-bis) incentivazione  di  un'adeguata  contribuzione  da  parte
degli enti locali; )) 
    f) eventuale previsione di forme organizzative  speciali  per  le
fondazioni lirico-sinfoniche in  relazione  alla  loro  peculiarita',
alla loro assoluta rilevanza internazionale,  alle  loro  eccezionali
capacita'  produttive,  per  rilevanti  ricavi  propri   o   per   il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto  di
ciascuna  delle  predette  fondazioni  prevede,  tra   l'altro,   che
l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base  di  programmi
di  attivita'  triennali  in  ragione  di  una   percentuale   minima
prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo  di  cui  alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva  dei  programmi
da parte del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali.  ((  Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza
del  presidente-sovrintendente   e   della   componente   del   corpo
accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli  accademici.  ))
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le  materie
di sua specifica competenza. 
  ((  f-bis)  individuazione  delle  modalita'  con  cui  le  regioni
concorrono all'attuazione dei principi  fondamentali  in  materia  di
spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza,
prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze  istituzionali
previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  1-bis.  Ai  fini   della   riorganizzazione   e   della   revisione
dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui
al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi: 
  a) prevedere l'attivazione di un percorso  che  coinvolga  tutti  i
soggetti interessati, quali le Regioni, i  Comuni,  i  Sovrintendenti
delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i
rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di  revisionare  gli
aspetti carenti della riforma attuata con il decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367; 
  c)  prevedere  interventi,  ove  necessario   anche   a   carattere
normativo, volti a  favorire  una  maggiore  stabilita'  del  settore
tramite  strumenti  di  finanziamento  a  carattere  pluriennale  che
permettano di conoscere con il giusto  anticipo  le  risorse  di  cui
disporre al fine di mettere  in  atto  una  corretta  gestione  delle
stesse; 
  d) stabilire che gli  statuti  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche
attribuiscano  con  chiarezza  all'amministratore  generale,   ovvero
sovrintendente,  la  responsabilita'  della  gestione,   che   dovra'
rispondere alle  linee  di  indirizzo  e  di  bilancio  disposte  dal
consiglio   di   amministrazione,   nonche'   l'adeguata    autonomia
decisionale; 
  e) prevedere  la  valorizzazione  del  sistema  dei  grandi  teatri
d'opera italiani, cosi' come definiti dalla legge 14 agosto 1967,  n.
800,  all'interno  di  un  progetto  di  riforma  che  valorizzi   le
eccellenze  specifiche,  ripartendo  dal  principio   dell'intervento
culturale inteso come investimento e non come spesa; 
  f) prevedere che sia mantenuta la capacita' di produzione culturale
sul territorio e il genere di spettacolo - lirica,  balletto,  musica
sinfonica - come  tipicita'  caratterizzanti  l'identita'  e  i  fini
istituzionali delle fondazioni; 
  g)  valorizzare  le  finalita'  ed  il  carattere   sociale   delle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  il  loro  ruolo  educativo  verso   i
giovani,  la  loro  mission  di  trasmissione   dei   valori   civili
fondamentali, verso cui del resto  sono  sempre  state  orientate  le
grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. 
  2. Sugli schemi )) di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  della  legge
28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle  competenti
commissioni parlamentari. I pareri sono espressi  entro  ((  sessanta
giorni )) dalla ricezione. Decorso tale termine,  il  regolamento  e'
comunque emanato.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari  di  cui  al  presente  articolo   sono   abrogate   le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse  incompatibili,  delle
quali si procede  alla  ricognizione  in  sede  di  emanazione  delle
disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 
  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di (( diciotto )) mesi dalla data di entrata in vigore (( della legge
di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
          400,stabilisce  che:  «Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si pronunciano entro trenta giorni  dalla  richiesta,  sono
          emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ,  reca
          «Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto privato». 
              - La  legge  11  novembre  2003,  n.   310,   reca   la
          Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli
          e Teatri di Bari», con sede in Bari,  nonche'  disposizioni
          in   materia    di    pubblici    spettacoli,    fondazioni
          lirico-sinfoniche e attivita' culturali. 
              - La legge 30  aprile  1985,  n.  163,  reca  la  Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo.